Una commissione consiliare speciale d’indagine per verificare le cause che hanno portato all’annullamento dell’Aggiudicazione della Gara per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei Comuni dell’Aro Ta/2. E’ la richiesta avanzata in uno specifico ordine del giorno dall’intera opposizione consiliare che torna, compatta ed estremamente determinata, su una questione che sta catalizzando il confronto politico cittadino.
Questo il testo completo dell’ordine del giorno fatto protocollare a Palazzo Ducale:
Oggetto: Ordine del Giorno ad oggetto: “Annullamento dell’Aggiudicazione della Gara per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei Comuni dell’ARO TA/2 – Proposta per la Pronuncia da parte di un terzo dei Consiglieri Comunali per la Istituzione di una Commissione Consigliare Speciale di Indagine”
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI
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Premesso quanto segue:
1.1. Con Determina n. 870 del 18/03/2024, il Dirigente del Settore IV del Comune di Martina Franca indiceva la Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati nei comuni dell’A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto, di cui Martina Franca è Ente capofila.
Con Determinazione n. 180 del 16.01.2025 il Dirigente del IV Settore provvedeva ad aggiudicare la Gara alla “R.T.I. Monteco Spa – Navita Srl”.
Nelle more, l’O.E. collocatosi secondo in graduatoria nella graduatoria finale ex Det. 180/2025, “Green Link s.r.l. Società Benefit”, promoveva ricorso al TAR per la Puglia-Lecce n. Reg. 158/2025 col quale richiedeva al G.A. l’annullamento, previa sospensione degli effetti del Provvedimento di aggiudicazione numero n. 180 del 16.01.2025 assunto dal Dirigente del Settore IV del Comune di Martina Franca.
1.2. Il 25 febbraio 2025 la Commissione di Gara si riuniva in sede straordinaria per l’esame dei vizi di legittimità addotti dalla ricorrente nel ricorso TAR Lecce n. 158/2025.
All’esito delle verifiche effettuate, la Commissione di Gara contestava i motivi del ricorso addotti dal “R.T.I. Monteco Spa – Navita Srl”, “ritenendo di confermare le valutazioni espresse in sede di gara, di cui ai relativi verbali”.
Conseguentemente, il Dirigente del IV Settore adottava la Determinazione n. 781 del 28.02.2025, provvedimento di secondo grado disciplinato dall’art. dall’art. 21-novies, comma 2, legge n. 241/1990, con cui convalidava e confermava le disposizioni contenute nella Determina di aggiudicazione n. 180 del 16.01.2025 oggetto di ricorso.
1.3. Resa edotta del contenuto della nuova Determinazione n. 781/2025, la ricorrente “Green Link s.r.l. Società Benefit” presentava “motivi aggiunti” con i quali denunciava l’illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice per non aver escluso dalla Gara la RTI Monteco, ritenendo che la documentazione presentata fosse “ai sensi dell’art. 70, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023 e paragrafo 21 del disciplinare, “inammissibile” e “irregolare, in quanto non rispetta i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche … in rapporto al monte ore annuo del servizio di spazzamento previsto, per ciascun comune, nel Progetto dei servizi dei comuni dell’A.R.O. TA/2 a base di gara … addirittura risulta inferiore al monte ore richiesto negli atti di gara”.
Con nota prot. 21128 del 24/03/2025, il Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente notificava all’aggiudicatario “R.T.I. Monteco Spa – Navita Srl” l’avvio del procedimento di riesame delle Determinazioni di aggiudicazione n. 180 del 16.01.2025 e 781 del 28.02.2025, invitandolo ad offrire i necessari chiarimenti nonché a presentare memorie e documentazione, assegnando il termine di giorni dieci dalla relativa ricezione.
Contestualmente adottava ulteriore Determinazione n. 1053 del 25/03/2025 di sospensione dell’efficacia delle Determine n. 180/2025 e n. 781/2025.
1.4. La “R.T.I. Monteco Spa – Navita Srl ”Preso presentava controdeduzioni in data 3.4.2025, prot. n. 24200.
Esaminate le deduzioni, il Dirigente del Servizio Ambiente riteneva le argomentazioni dell’O.E. “non sufficienti a superare le criticità evidenziate in merito al soddisfacimento del monte ore annuo del servizio di spazzamento previsto, per ciascun comune, nel Progetto dei Servizi dei comuni dell’ARO TA/2 a base di gara”.
Con Determina n. 1216 del 08/04/2025, il Dirigente del Settore IV procedeva all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari nei Comuni ricadenti nell’Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Taranto, CIG B268FFD0FF, disposta con Determinazioni del medesimo Dirigente n. 180 del 16.01.2025 e 781 del 28.02.2025 in favore dell’Operatore Economico (O.E.) “R.T.I. Monteco Spa – Navita Srl” in precedenza risultato vincitore della Gara. Con la seguente motivazione: ”per carenza del requisito di partecipazione previsto dall’art. 74 del C.S.A.”
Con la Determina n. 1216/2025, si decideva,in ragione dell’inversione procedimentale di cui al c. 3 art. 107, D. Lgs. 36/2023, di riconvocare il seggio di gara per procedere al prelievo e controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti che seguono in graduatoria la RTI prima aggiudicataria poi esclusa dalla gara.
1.5. Allo stato attuale, l’aggiudicazione della Gara di che trattasi risulta ancora sospesa e l’attuale servizio ambientale prorogato per ulteriori 6 mesi.
2. Preso atto di quanto segue:
La Commissione di Gara è stata formata in maggior parte da Dirigenti di questo Comune, in possesso delle competenze tecniche oltre che generali necessarie per l’esame della documentazione di gara che riveste, per il suo contenuto e l’importo a base di gara, notevole importanza per la tutela del “bene ambiente” di ben sei Comuni facenti parte dell’Ambito TA/2: Crispiano, Laterza, Martina Franca, Mottola, Palagianello, Statte.
Tra essi, il Dirigente del Servizio SUE incardinato nel Settore IV riveste anche i ruoli di Responsabile dell’ARO TA/2, di Presidente della Commissione di Gara e del Seggio di Gara per l’affidamento del Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani dei Comuni dell’Ambito, ma soprattutto di RUP del Procedimento di gara;
3. Ritenuto quanto segue:
L’aver nominato componenti la Commissione di gara tre Dirigenti con specifiche competente in materia, tra i quali il RUP ha assunto il ruolo di Presidente di Commissione, ha l’evidente scopo di garantire la corretta gestione dei processi dell’appalto pubblico a’ fini di trasparenza, efficienza e l’imparzialità delle procedure, soprattutto in riferimento all’appalto servizi ambientale in questione che è estremamente delicato ed oneroso sul piano economico-finanziario.
E tuttavia, in questa gara d’appalto sono stati commessi macroscopici errori che potrebbero creare ingenti danni a carico del Comune di Martina Franca, nonostante la presenza in Commissione di tre Dirigenti comunali con esperienza pluriennale e specifica.
4. Considerato che, dalla lettura di tutti gli atti e provvedimento noti della procedura in trattazione, risultano evidenti responsabilità di diversa natura:
4.1. Responsabilità Dirigenziale
Il Dirigente ha adottate ben quattro Determinazioni per giungere all’aggiudicazione, ma senza risultato.
Le Determinazioni assunte sono di segno contrario tra di loro.
Le prime due recepiscono le valutazioni della Commissione e dispongono l’aggiudicazione. Le altre due sospendono l’efficacia dell’aggiudicazione ed estromettono addirittura dalla gara l’O.E. prima classificatori al primo posto, estromettendo, definendo “illegittimo” l’operato della Commissione giudicatrice.
Non è chiaro quale sarà la posizione che prevarrà nel ricorso al TAR, in ogni caso rimarrà il contrasto delle due posizioni; sarebbe opportuno conoscere i motivi della divergenza. [primo aspetto che merita attenzione e verifica].
Il contrasto di posizioni riguarda anche l’operato del RUP/Dirigente del Servizio Ambiente.
Col provvedimento di secondo grado Determinazione n. 781 del 28/02/2025, il Dirigente ha “sanato” un “vizio di legittimità” della Determina di aggiudicazione n. 180/2025, ai sensi del comma 6 dell’art. 21-novies della L. 241/90, sul presupposto della sussistenza di “ragioni di interesse pubblico”.
Ma non sono chiaramente esplicitati né il “vizio di legittimità” sanato né le “ragioni di interesse pubblico” che hanno giustificato il provvedimento di sanatoria. [secondo aspetto che merita attenzione e verifica].
In seguito alla presentazione dei “motivi aggiunti” da parte dell’O.E. ricorrente il RUP/Dirigente del Servizio Ambiente ha adottato la Determina n. 1053 del 25/03/2025 di sospensione dell’aggiudicazione, “accorgendosi” solo allora dell’esistenza di macroscopiche carenze di requisiti in capo all’Operator Economico aggiudicatario della gara. [terzo aspetto che merita attenzione e verifica].
Infine, con la quarta Determina n. 1053 del 25/03/2025, il Dirigente del Settore IV ha estromesso dalla gara la RTI precedentemente aggiudicataria dell’appalto “per carenza del requisito di partecipazione previsto dall’art. 74 del C.S.A.”!
Se ne potrebbe dedurre che l’operato della Commissione è stato carente sotto il profilo della competenza.
Per norma, in una gara d’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP/Dirigente del Settore Ambiente non può sovvertire l’operato e le valutazioni della Commissione di gara, salvo nei casi in cui la Commissione avesse espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea, così come disciplinato dal Codice e meglio specificato dal G.A. (Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2024, n. 4435; Cons. Stato, Sez. V, 1° aprile 2025, n. 2731)
Non è chiaro perché il RUP, a partire dalla notifica del ricorso al TAR Lecce in poi, ha inteso procedere d’ufficio e assumere determinazioni proprie di segno contrario a quelle della Commissione. Forse perché quelle valutazioni erano illogiche o palesemente erronee? [quarto aspetto che merita attenzione e verifica].
4.2. Responsabilità Politica
In materia di appalti pubblici ad oggetto materie sensibili, così com’è l’ambiente per la gara d’appalto che ci occupa, di estrema importanza è l’esatta ed efficace attività dell’organo politico deputato alla cura del bene e del sotteso interesse pubblici.
L’eventuale responsabilità politica per gravi e/o madornali omissioni gestionali è di grande rilievo (così come nel caso in trattazione, a parere dello scrivente), merita senz’altro una revoca del ruolo assessorile assegnato e non solo della materia delegata.
In ultima analisi, rispetto alla Gara per lo svolgimento del Servizio rifiuti sin qui analizzata, probabilmente una presenza più costruttiva sul piano gestionale dei diversi Assessori competenti per materia poteva condurre a soluzioni diverse da quelle ad oggi adottate.
[quinto aspetto che merita attenzione e verifica].
4.3. Responsabilità Politico-Istituzionale
L’aspetto più deleterio, invece, riguarda l’immagine del nostro Comune nell’ambito del rapporto politico-istituzionale con gli altri Comuni dell’ARO TA/2, qualora il TAR e probabilmente il Consiglio di Stato dovessero pronunciarsi in senso sfavorevole al Comune capofila di Martina Franca; senza sottacere rispetto agli effetti di eventuali danni prodotti.
L’Ente capofila viene indicato perché offre le migliori garanzie di risultato, presumendosi “più qualificato” in termini di competenze professionali e “più capace” in termini strutturali.
E questo è un ulteriore aspetto che merita attenzione e verifica;
Visto l’art. 39 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari,rubricato “Commissioni speciali di indagine”, secondo il quale “Il Consiglio comunale, su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri comunali, può, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, istituire al proprio interno Commissioni speciali di indagine sull’attività dell’Amministrazione comunale”, e preso atto che la norma regolamentare non prescrive una particolare istanza documentale ma pone quali condizioni di procedibilità il numero minimo di Consiglieri istanti e la motivazione;
Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni riportate innanzi, istituire all’interno del Consiglio Comunale una Commissione speciale d’inchiesta per verificare la correttezza e la legittimità dell’intera procedura di gara per l’affidamento dei Servizi di raccolta dei rifiuti, spazzamento e ai servizi accessori in favore dei Comuni facenti parte dell’ARO TA/2;
Considerata la opportunità di consentire ai Consiglieri comunali tutti di esprimersi liberamente sulla questione, potendo aderire alla presente proposta motivata di deliberazione per la istituzione all’interno del Consiglio Comunale di una Commissione speciale d’inchiesta per verificare la correttezza e la legittimità dell’intera procedura di gara per l’affidamento dei Servizi di raccolta dei rifiuti, spazzamento e ai servizi accessori in favore dei Comuni facenti parte dell’ARO TA/2, i cui presentatori sono i Consiglieri Comunali che hanno votato favorevolmente questo O.d.G.;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione non necessita dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile in quanto mero atto di indirizzo che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 28 del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 23 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
PROPONIAMO
L’Approvazione del Seguente Ordine del Giorno
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Relatore e fatta propria la relazione che qui si riporta integramente per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visti:
- i provvedimenti assunti dal Dirigente del Settore IV nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento dei Servizi di raccolta dei rifiuti, spazzamento e ai servizi accessori in favore dei Comuni facenti parte dell’ARO TA/2, meglio indicati nelle premesse che qui si recepiscono per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l’art. 39 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari,rubricato“Commissioni speciali di indagine”;
- l’art. 43 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Dato atto che la presente deliberazione costituisce istanza motivata per la istituzione all’interno del Consiglio Comunale una Commissione speciale d’inchiesta per verificare la correttezza e la legittimità dell’intera procedura di gara per l’affidamento dei Servizi di raccolta dei rifiuti, spazzamento e ai servizi accessori in favore dei Comuni facenti parte dell’ARO TA/2, i cui presentatori sono i Consiglieri Comunali che avranno votato favorevolmente questo O.d.G.;
Con i voti
DELIBERA
- tutto quanto riportato innanzi costituisce parte integrante e sostanziale del, presente provvedimento, nonché la sua motivazione ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- la presente deliberazione costituisce istanza motivata per la istituzione all’interno del Consiglio Comunale di una Commissione speciale d’inchiesta per verificare la correttezza e la legittimità dell’intera procedura di gara per l’affidamento dei Servizi di raccolta dei rifiuti, spazzamento e ai servizi accessori in favore dei Comuni facenti parte dell’ARO TA/2, i cui presentatori sono i Consiglieri Comunali che hanno votato favorevolmente questo O.d.G.;
- riservare a successivo provvedimento l’istituzione all’interno del Consiglio Comunale di una Commissione speciale d’inchiesta per verificare la correttezza e la legittimità della procedura di cui al precedente punto 2, ai sensi dell’art. 39 delvigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
I CONSIGLIERI COMUNALI D’OPPOSIZIONE